Rappresentanza giudiziale del condominio – Cass. n. 11200/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione dell'amministratore - Contratto di manutenzione dell'impianto ascensore - Recesso anticipato deliberato dall'assemblea - Controversia instaurata dall'appaltatore - Legittimazione dell'amministratore ad essere convenuto nonché a proporre impugnazione - Sussistenza - Fondamento
In tema di condominio negli edifici, ove l'assemblea abbia deliberato il recesso anticipato dal contratto di manutenzione dell'ascensore, spettano all'amministratore tanto la legittimazione passiva, quanto la facoltà di impugnare la sentenza resa nella controversia instaurata dall'appaltatore e volta a conseguire la declaratoria di illegittimità del recesso, nonché la condanna del condominio al pagamento dei canoni fino alla naturale scadenza contrattuale, senza che occorrano l'autorizzazione o la ratifica dell'assemblea, necessarie per le sole cause che esorbitano dalle attribuzioni dello stesso amministratore, ex art. 1131, commi 2 e 3, c.c., ma non per quelle che vi rientrano perché, come nella specie, attinenti all'esecuzione delle delibere assembleari, ex art. 1130, n. 1, c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 11200 del 28/04/2021 (Rv. 661214 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130_1, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_075, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Civ_art_1671