Edificio costituito da più unità immobiliari autonome – Cass. n. 10370/2021 (2)
Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - Edificio costituito da più unità immobiliari autonome - Tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità - Contitolarità del bene ex art. 1117 c.c. - Presupposti.
In tema di edificio costituito da più unità immobiliari autonome, la comproprietà di una o più cose, non incluse tra quelle elencate nell'art. 1117 c.c. (quale, nella specie, un tetto avente funzione di copertura di una sola delle unità immobiliari compresa in un condominio orizzontale), può essere attribuita a tutti i condomini quale effetto dell'acquisto individuale operato con i rispettivi atti di una quota di tale bene, oppure in forza di un contratto costitutivo di comunione, ai sensi degli artt. 1350, n. 3, e 2643, n. 3, c.c., recante l'inequivoca manifestazione del consenso unanime dei condomini, espressa della forma scritta essenziale, alla nuova situazione di contitolarità degli immobili individuati nella loro consistenza e localizzazione.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 10370 del 20/04/2021 (Rv. 661046 - 01)