Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. – Cass. n. 11870/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - uso - estensione e limiti - Pari uso della cosa comune rilevante ai fini dell'art. 1102 c.c. - Criteri di valutazione - Conseguenze - Modificazione della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale - Limiti.
La nozione di pari uso della cosa comune, di cui all'art. 1102 c.c., sebbene non debba intendersi nel senso di uso identico e contemporaneo, implica pur sempre che la destinazione della cosa resti compatibile con i diritti degli altri partecipanti, onde il proprietario di un vano terraneo dell'edificio condominiale non può eseguire, in corrispondenza dell'accesso al proprio locale, modificazioni della pavimentazione e dell'arredo del marciapiede condominiale, per consentirne l'attraversamento con autovetture, ove da tale utilizzazione della cosa comune risulti alterata la destinazione e sia impedito agli altri condomini di farne parimenti uso secondo il loro diritto.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11870 del 06/05/2021 (Rv. 661236 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1102, Cod_Civ_art_1117_1