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Cessazione dell'incarico di un amministratore – Cass. n. 18185/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) – rendiconto - Cessazione dell'incarico - Obbligo di rendiconto e riconsegna della documentazione condominiale all'amministratore subentrante - Mancata nomina del nuovo amministratore - Irrilevanza - Conseguenze - Consegna al singolo condomino che ne faccia richiesta - Fondamento.

 

L'amministratore condominiale che sia cessato dall'incarico è tenuto a restituire tutta la documentazione in suo possesso ed afferente alla gestione condominiale, mediante riconsegna all'amministratore subentrante, ove l'assemblea abbia provveduto alla sua designazione - spiegando la relativa delibera di nomina efficacia anche nei confronti dei terzi, ai fini della rappresentanza sostanziale del condominio - ovvero al singolo condomino che gliene faccia richiesta, nel caso di mancata nomina del nuovo amministratore, non legittimando siffatta evenienza uno "ius retinendi" rispetto a detta documentazione, né un esonero dal rendiconto, stante la già avvenuta estinzione del mandato collettivo intercorrente tra l'amministratore uscente e ciascuno dei condomini e potendosi presumere che l'istanza di uno di essi interessi egualmente tutti gli altri, in quanto affare agli stessi comune.

Corte Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 18185 del 24/06/2021 (Rv. 661728 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1129, Cod_Civ_art_1175, Cod_Civ_art_1130

 

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2021