Atto di compravendita di un’area lottizzata – Cass. n. 20230/2021
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - obblighi dei comunisti - contribuzione alle spese - Contribuzione alle spese - Strade - Manutenzione - Obblighi dei comproprietari.
Qualora ciascun acquirente di singole porzioni di un'area lottizzata si sia impegnato, con l'atto di compravendita, ad adibire una striscia del proprio terreno a passaggio in favore degli altri lotti, nonché a partecipare ad un consorzio per la costruzione e manutenzione della strada destinata ad assicurare detto passaggio, la mancata partecipazione a tale consorzio non vale ad esentare l'acquirente medesimo dall'obbligo di contribuire "pro quota" alle spese affrontate per la realizzazione e gestione dell'opera, stante la configurabilità della costituzione di una "communio incidens" sulla strada per effetto dell'indicato impegno (e la conseguente insorgenza dei doveri contemplati dall'art. 1104 c.c.), e, pertanto, non lo sottrae all'azione di recupero di dette spese, che venga proposta, nel termine prescrizionale decorrente dalla rispettiva erogazione, dagli organi del consorzio stesso in qualità di rappresentanti degli altri comunisti.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 20230 del 15/07/2021 (Rv. 662016 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104, Cod_Civ_art_1106, Cod_Civ_art_2608