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Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni – Cass. n. 23255/2021

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - diritti dei condomini - Sequestro preventivo di unità immobiliari e parti comuni - Nomina di custode giudiziario - Deliberazione approvata dall'assemblea durante il sequestro - Nullità - Fondamento.

Il vincolo di indisponibilità derivante da un sequestro preventivo penale avente oggetto le unità immobiliari di proprietà esclusiva e le parti comuni di un edificio condominiale, per le quali sia nominato un custode giudiziario, in difetto di contraria indicazione contenuta nel provvedimento, ed attesa la funzione tipica di detta misura stabilita dall'art. 321 c.p.p., colpisce sia i diritti e le facoltà individuali inerenti al diritto di condominio, sia le attribuzioni dell'amministratore, sia i poteri conferiti all'assemblea in materia di gestione dei beni comuni, con conseguente nullità della deliberazione da questa approvata nel periodo di efficacia del sequestro.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 23255 del 20/08/2021 (Rv. 662073 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_1135

 

Corte

Cassazione

23255

2021