Cose destinate al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari – Cass. n. 24189/2021
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - parti comuni dell'edificio - presunzione di comunione - titolo contrario - Comunione dei diritti reali - Condominio negli edifici - Parti comuni dell'edificio - Cose destinate oggettivamente al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari - Presunzione di comunione - Operatività - Esclusione - Fattispecie.
In tema di condominio negli edifici, l'individuazione delle parti comuni, come i cortili, risultanti dall'art. 1117 c.c. non opera con riguardo a cose che, per le loro caratteristiche strutturali, risultino destinate al servizio esclusivo di una o più unità immobiliari. (Nella specie la S.C. ha cassato la pronuncia di merito che aveva omesso di accertare, attraverso l'individuazione e la verifica dell'atto di frazionamento dell'iniziale unica proprietà, se l'obiettiva destinazione primaria del cortile oggetto del giudizio fosse o meno volta al servizio esclusivo di una delle unità immobiliari ivi prospicienti).
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Sentenza n. 24189 del 08/09/2021 (Rv. 662169 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117