Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - regolamento di condominio - determinazione del valore proporzionale delle singole proprietà (millesimazione) -Tabelle millesimali - Mandato dei condomini al costruttore venditore di predisporre modifiche "per eventuali errori o per il miglior uso delle cose comuni" - Opponibilità ai condòmini - Condizione.
Le modifiche apportate alle tabelle millesimali dal costruttore venditore in forza di un mandato irrevocabile conferito dai condòmini allo scopo, genericamente enunciato, di correggere "eventuali errori” o di soddisfare l'esigenza di un "miglior uso delle cose comuni”, sono inefficaci se non approvate dall'assemblea del condominio secondo le prescrizioni dell'art. 69 disp. att. c.c.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 791 del 12/01/2022 (Rv. 663564 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1136, Cod_Civ_art_1138, Cod. Civ_art._068, Cod_Civ_art_069
Corte
Cassazione
791
2022