Skip to main content

Sopraelevazione di costruzione – Cass. n. 5023/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - limiti Art. 1127 c.c. - Presupposti di applicazione - Al supercondominio - Esclusione - Fondamento.

 

L'art. 1127 c.c., presupponendo l'esistenza di un edificio, ovverosia di costruzione realizzata almeno in parte fuori terra e sviluppata in senso verticale rispetto al piano di campagna, non rientra tra le norme applicabili al cd. supercondominio, che ricorre quando più condomini, tra loro autonomi, abbiano in comune alcuni beni o spazi a loro volta assoggettati a regime di condominialità, né nella altre ipotesi previste dall'art. 1117 bis c.c., essendo necessaria la prova, da parte di colui che invoca l'indennizzo, che la proprietà sia collocata nella colonna d'aria interessata dall'intervento, e quindi al di sotto dell'area sopraelevata, sul presupposto che tale colonna sia di proprietà condominiale.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 5023 del 16/02/2022 (Rv. 663920 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127, Cod_Civ_art_1117

 

Corte

Cassazione

5023

2022