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Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile – Cass. n. 19756/2022

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) – contributi e spese condominiali - spese di gestione (ripartizione) - in genere - Ripartizione delle spese per le parti comuni tra venditore ed acquirente dell'immobile - Natura dell'obbligazione - Finalità.

 

In tema di condominio negli edifici, non può essere obbligato in via diretta verso il terzo creditore, né per il tramite del vincolo solidale di cui all'art. 63 disp. att. c.c., né attraverso la previsione dettata in tema di comunione ordinaria di cui all'art. 1104 c.c., chi non fosse condomino al momento in cui sia insorto l'obbligo di partecipazione alle relative spese condominiali, ossia alla data di approvazione della delibera assembleare inerente a tali spese.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 19756 del 20/06/2022 (Rv. 665005 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1104

 

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Cassazione

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2022