Danni lamentati da un singolo condomino – Cass. n. 24058/2022
Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - amministratore - attribuzioni (doveri e poteri) - responsabilità - Condominio negli edifici - Esecuzione di lavori su parti comuni - Danni lamentati da un singolo condomino - Asserita omessa vigilanza da parte del condominio - Titolarità dal lato passivo dell'obbligazione risarcitoria - Individuazione.
In tema di risarcimento danni per l'esecuzione di lavori su parti comuni di un edificio condominiale, poiché il condominio è un ente di gestione privo di personalità giuridica distinta da quella dei singoli condomini, il condomino che ritenga di essere stato danneggiato da un'omessa vigilanza da parte del condominio nell'esecuzione dei lavori dovrà rivolgere la propria pretesa risarcitoria nei confronti dell'amministratore, in qualità di rappresentante del condominio, il quale, a sua volta, valuterà se agire in rivalsa contro l'amministratore stesso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 24058 del 03/08/2022 (Rv. 665386 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1117, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Civ_art_2043, Cod_Civ_art_2051