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Sopraelevazione eseguita nella vigenza dell'art. 1127 c.c. – Cass. n. 35525/2022

Comunione dei diritti reali – condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - sopraelevazione - indennizzo - proprietà della colonna d'aria - Condominio - Sopraelevazione eseguita nella vigenza dell'art. 1127 c.c. - Indennità di sopraelevazione - Debenza - Titolo antecedente al codice del 1942 che la escludeva - Irrilevanza - Fondamento.

 

In tema di condominio negli edifici, il condòmino che si avvalga della facoltà di sopraelevazione ai sensi dell'art. 1127 c.c. è tenuto a corrispondere la relativa indennità, anche quando il titolo di provenienza, risalente al periodo antecedente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, abbia esonerato il proprio dante causa dal predetto obbligo alla luce del disposto di cui all'art. 564 dell'abrogato codice civile, atteso che l'esercizio della detta facoltà, essendosi consumato nella vigenza della nuova disciplina, è ad essa soggetto in base al principio del "fatto compiuto", senza che possa invocarsi il principio della irretroattività della legge ex art. 11 delle Preleggi.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 35525 del 02/12/2022 (Rv. 666437 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1127

 

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Cassazione

35525

2022