Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti – Cass. n. 6228/2023
Comunione dei diritti reali - comproprietà indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - scioglimento - in genere - Scioglimento della comunione - Ordine del giudice di chiamare in giudizio creditori e aventi causa dei condividenti - Finalità - Conseguenze - Obbligo per i condividenti di documentare, a pena di inammissibilità della domanda di divisione, la sussistenza di trascrizioni o iscrizioni sulla quota indivisa - Esclusione - Fondamento.
Nel giudizio di scioglimento della comunione, il dovere del giudice di ordinare, in presenza di trascrizioni o iscrizioni contro i singoli compartecipi, la chiamata in giudizio dei creditori e degli aventi causa ai sensi degli artt. 784 c.p.c. e 1113 c.c., rispondendo alla sola esigenza di consentire loro di vigilare sul corretto svolgimento del procedimento divisionale in ragione degli effetti riflessi da esso derivanti su garanzie patrimoniali ed effettiva realizzazione del proprio acquisto, non giustifica l'implicita imposizione, a carico dei compartecipi, di documentare, sotto pena di inammissibilità della domanda, la presenza o l'assenza di trascrizioni e iscrizioni sulla quota indivisa dei singoli, configurandosi la chiamata dei creditori iscritti e degli aventi causa dei compartecipi come onere da assolvere affinché la decisione faccia stato nei loro confronti, senza costituire condizione di validità della divisione.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 6228 del 02/03/2023 (Rv. 667063 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Proc_Civ_art_784, Cod_Proc_Civ_art_567