Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 03)
Contributi e spese condominiali - obbligazioni del condominio e del singolo condomino - rapporti del condomino con il creditore del condomino - Credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio - Diritto del creditore di ottenerne il pagamento - Validità della delibera condominiale di approvazione della spesa - Rilevanza - Esclusione - Azione esecutiva contro i singoli condòmini - Validità della delibera condominiale di approvazione del riparto interno - Presupposto necessario - Esclusione.
La validità della delibera condominiale di approvazione di una determinata spesa, una volta accertato in sede giudiziale il credito di fonte contrattuale del terzo nei confronti del condominio stesso, non incide sul diritto di ottenerne il pagamento, anche in via esecutiva, dal condominio e, quindi, dai singoli condòmini, né costituisce presupposto necessario per l'azione esecutiva l'esistenza di una valida delibera condominiale di approvazione della ripartizione interna della spesa deliberata, trattandosi di questioni relative ai rapporti interni tra i condòmini rispetto alla quale il creditore del condominio resta estraneo anche in sede processuale.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 34220 del 06/12/2023 (Rv. 669643 - 03)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_474, Cod_Proc_Civ_art_615