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Comproprieta' indivisa (nozione, caratteri, distinzioni) - Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3331 del 06/02/2024 (Rv. 670289-01)

Scioglimento - Divisione giudiziale - Successione a titolo particolare ex art. 111 c.p.c. - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Acquisto in forza di atto trascritto prima della trascrizione della divisione giudiziale - Inopponibilità della sentenza che definisce il giudizio.

Qualora nel corso del processo di divisione relativo ad immobile uno dei condividenti trasferisca ad un terzo, in tutto o in parte, la propria quota, si realizza la successione a titolo particolare nel diritto controverso ex art. 111 c.p.c., per cui il giudizio prosegue tra le parti originarie e l'acquirente non assume le vesti di litisconsorte necessario, potendo intervenirvi o essere chiamato, ma, se abbia acquistato in forza di atto trascritto prima della trascrizione della domanda di divisione giudiziale, la sentenza che lo definisce non potrà essergli opposta.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 3331 del 06/02/2024 (Rv. 670289-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1113, Cod_Proc_Civ_art_111, Cod_Proc_Civ_art_784