Soggetti obbligati - venditore e acquirente di immobile in condominio - Responsabilità solidale di quest'ultimo - Limiti.
In tema di condominio, chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questi al pagamento degli oneri maturati esclusivamente nell'anno in corso e in quello precedente la vendita, non anche rispetto agli anni ulteriormente precedenti, come previsto dal novellato art. 63, comma 4, c.c. la cui applicazione non è retroattiva rispetto alla sua entrata in vigore (18 giugno 2013).
Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 5704 del 04/03/2024 (Rv. 670485-03)