Skip to main content

Condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11863 del 02/05/2024 (Rv. 670800-01)

Legittimazione dell'amministratore - Delibera condominiale di autorizzazione a promuovere un giudizio - Portata - Impugnazione - Potere - Configurabilità - Ambito di applicazione - Fattispecie relativa al controricorso per cassazione.

La delibera condominiale con la quale si autorizza l'amministratore a promuovere un giudizio vale per tutti i gradi del giudizio stesso e conferisce quindi, implicitamente, la facoltà di proporre ogni genere di impugnazione, compreso il ricorso per cassazione. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato infondata l'eccezione di inammissibilità del controricorso per cassazione, proposto da un amministratore di condominio la cui legittimazione processuale non era stata mai contestata nei gradi di merito).

Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 11863 del 02/05/2024 (Rv. 670800-01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131, Cod_Proc_Civ_art_182, Cod_Proc_Civ_art_705