Azioni giudiziarie - compagine condominiale - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)
Variazioni soggettive intervenute tra la produzione del danno alle parti comuni e il momento del promovimento o della decisione della lite - Legittimazione processuale dell'amministratore - Privazione - Esclusione - Fondamento - Conseguenze - Sentenza favorevole al condominio - Ripartizione pro quota del residuo attivo da parte dell'assemblea - Necessità - Attribuzione pro quota in favore del soggetto condomino al momento dell'evento dannoso.
Le variazioni soggettive della compagine condominiale intervenute tra il momento del verificarsi del danno alle parti comuni e il momento del promovimento della lite o della sua decisione non privano l'amministratore della legittimazione processuale a rappresentare unitariamente l'interesse gestorio, poiché essa gli è accordata dalla legge al fine di semplificare l'instaurazione del contraddittorio; pertanto, in ipotesi di sentenza favorevole al condominio, con condanna del terzo al risarcimento dei danni alle parti comuni, l'assemblea deve provvedere a ripartire pro quota tale residuo attivo, riconoscendo il rispettivo credito a chi era condomino al momento dell'evento dannoso.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 16396 del 18/06/2025 (Rv. 675522 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1118, Cod_Civ_art_1119, Cod_Civ_art_1130, Cod_Civ_art_1131
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