Impugnazione delibera condominialeAi fini della liquidazione degli onorari di avvocato, il valore della causa, avente per oggetto l'impugnazione da parte di un condomino della deliberazione di un'assemblea condominiale, con la quale si sia provveduto alla ripartizione fra i condomini delle spese di ricostruzione del tetto dell'edificio in condominio, va stabilito in base all'ammontare complessivo delle spese oggetto della deliberazione, riguardando la contestazione non la sola quota di spese, posta dalla assemblea a carico del singolo condomino, ma l'intero rapporto di ripartizione.
Corte di Cassazione, Sez. II, n. 2037 del 25 luglio 1964