028 Trasferimento del centro degli interessi principali Dlgs 14/2019 (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267)
Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - (Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 )
Articolo vigente |red
Come modificato dal D. Lgs. 17 giugno 2022, n. 83
Art. 28 - Trasferimento del centro degli interessi principali.
1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.
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Art. 28 Trasferimento del centro degli interessi principali
- Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di regolazione concordata della crisi o della insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale ovvero dopo l'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore.
note - modifiche e precedente normativa di riferimento |blue
----- precedente normativa di riferimento
Art. 9.(Competenza). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Il fallimento è dichiarato dal tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa.
Il trasferimento della sede intervenuto nell'anno antecedente all'esercizio dell'iniziativa per la dichiarazione di fallimento non rileva ai fini della competenza.
L'imprenditore, che ha all'estero la sede principale dell'impresa, può essere dichiarato fallito nella Repubblica italiana anche se è stata pronunciata dichiarazione di fallimento all'estero.
Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.
Il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito del ricorso di cui all'articolo 6 o la presentazione della richiesta di cui all'articolo 7.
la giurisprudenza |green
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Documenti collegati:
Articolo vigente |red
fine
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