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148 Corrispondenza diretta al debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 148 Corrispondenza diretta al debitore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 48 (Corrispondenza diretta al fallito). Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 148 Corrispondenza diretta al debitore

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.


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