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162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 63 (Coobbligato o fideiussore del fallito con diritto di garanzia) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 162 Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.


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