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174 Contratti relativi a immobili da costruire - Dlgs 14/2019- Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 174 Contratti relativi a immobili da costruire - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019- Art. 72-bis (Contratti relativi ad immobili da costruire) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 174 Contratti relativi a immobili da costruire

1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.


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