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178 Vendita con riserva di proprietà Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà). - Dlgs 14/2019 -Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà).  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 178 Vendita con riserva di proprietà - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 73 (Vendita con riserva di proprietà).  Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 178 Vendita con riserva di proprietà

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.


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