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196 Inventario di altri beni - Dlgs 14/2019 -Art. 87-bis (Inventario su altri beni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 196 Inventario di altri beni - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 87-bis (Inventario su altri beni) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Articolo vigente     |red

Art. 196 Inventario di altri beni

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.


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