282 Esdebitazione di diritto
Art. 282 Esdebitazione di diritto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Articolo vigente |red
Art. 282 Esdebitazione di diritto (1)
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. «Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.»
«2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonchè nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.».
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.
«3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.».
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
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(1) Decreto legislativo Dlgs n. 147/2020 correttivo al codice:
Art. 31 Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14
1. Alla parte I, titolo V, capo X, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato».
2. All'articolo 282 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
al comma 1, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.»;
il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonchè nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.».
il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.».
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Art. 282 Esdebitazione di diritto
1. Per le procedure di liquidazione controllata, l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere.
2. Restano ferme le preclusioni di cui all'articolo 280, comma 1, lettera a), e, per il consumatore, anche quella di cui all'articolo 69, comma 1.
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è comunicato al pubblico ministero e ai creditori, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.
la giurisprudenza |green
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