352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI
Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019
Articolo vigente |red
Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI (1)
1.Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, (1), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
1) Dlgs 147/2020 Correttivo al codice: 1. All'articolo 352, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole: «lettere a) e b)» sono soppresse.
precedente formulazione |green
Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI
1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.
la giurisprudenza |green
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