Art. 361 Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche
1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 5, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 7.