009 Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale - Dlgs 14/2019 - art 36-bis(Termini processuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 9 Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale- Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 - art 36-bis(Termini processuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267
Art. 9 Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale
1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.
2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.
----- precedente normativa di riferimento
art 36-bis(Termini processuali) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Tutti i termini processuali previsti negli articoli 26 e 36 non sono soggetti alla sospensione feriale.
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