146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 146 Beni non compresi nella liquidazione giudiziale
1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:
a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;
b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;
c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;
d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 46 (Beni non compresi nel fallimento) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Non sono compresi nel fallimento:
1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;
2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il fallito guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;
3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile
4) NUMERO SOPPRESSO DAL D.LGS. 9 GENNAIO 2006, N. 5
5) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.
I limiti previsti nel primo comma, n. 2), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato che deve tener conto della condizione personale del fallito e di quella della sua famiglia.
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