149 Obblighi del debitore - Dlgs 14/2019 -Art. 49 (Obblighi del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 149 Obblighi del debitore - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 49 (Obblighi del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 149 Obblighi del debitore
1. Il debitore, se persona fisica, nonchè gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.
2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 49 (Obblighi del fallito) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
L'imprenditore del quale sia stato dichiarato il fallimento, nonchè gli amministratori o i liquidatori di società o enti soggetti alla procedura di fallimento sono tenuti a comunicare al curatore ogni cambiamento della propria residenza o del proprio domicilio.
Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al primo comma devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.
In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, il giudice può autorizzare l'imprenditore o il legale rappresentante della società o enti soggetti alla procedura di fallimento a comparire per mezzo di mandatario.
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