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161 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto - Dlgs 14/2019 -Art. 62 (Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 161 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 62 (Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - 

Art. 161 Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

----- precedente normativa di riferimento

Art. 62 (Creditore di piu' coobbligati solidali parzialmente soddisfatto) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019

Il creditore che, prima della dichiarazione di fallimento, ha ricevuto da un coobbligato in solido col fallito o da un fideiussore una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nel fallimento per la parte non riscossa.

Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il fallito ha diritto di concorrere nel fallimento di questo per la somma pagata.

Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli. Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

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