179 Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Dlgs 14/2019 -Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 179 Contratti ad esecuzione continuata o periodica - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 -Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 -
Art. 179 Contratti ad esecuzione continuata o periodica
1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.
2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.
----- precedente normativa di riferimento
Art. 74 (Contratti ad esecuzione continuata o periodica) Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa. Vigente al: 5-8-2019
Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati.
-------------Aggiornamento
Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonchè alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."
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