1.2 Un compenso adeguato - L'equo compenso
1.2 Un compenso adeguato - L'equo compenso
Un compenso adeguato
Il comma due del citato art. 2233 precisa che "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera ed al decoro della professione".
Questo importante principio, rimasto immodificato, ha lasciato aperta la discussione sui termini per stabilire un compenso adeguato all'opera prestata e al decoro della professione.
Il Consiglio Nazionale Forense ha rilevato che "nel caso in cui l'avvocato concluda patti che prevedano un compenso inferiore al minimo tariffario, pur essendo il patto legittimo civilisticamente, esso può risultare in contrasto con gli articoli 5 e 43 comma 2 del codice deontologico in quanto il compenso irrisorio, non adeguato, al di sotto della soglia ritenuta minima, lede la dignità dell'avvocato e si discosta dall'articolo 36 Costituzione".
Ha, inoltre, precisato che il Consiglio dell'Ordine investito "del parere di congruità può fare riferimento alle tariffe. Se la tariffa è al di sotto del minimo, l'Ordine distinguerà tra la congruità agli effetti civilisitici, valutando il compenso alla luce dell'attività prestata, ma valuterà anche il comportamento deontologico dell'avvocato, come sopra si è precisato".
Da quanto precisato si possono ipotizzare le seguenti procedure per la determinazione del compenso dovuto all’Avvocato per l’attività professionale svolta:
-determinazione e liquidazione del compenso in presenza di un accordo
-determinazione e liquidazione del compenso in assenza di accordo
-determinazione e liquidazione del compenso per incarichi ricevuti dalle autorità.
Le procedure sono esaminate nei paragrafi che seguono.
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