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4.1.3 - IL COMPENSO IN MATERIA PENALE

Il regolamento originario inserito nel D.M. 55/2014 è rimasto, con riferimento alla struttura, identico: Capo I disposizioni generali, Capo II - disposizioni concernenti l’attività giudiziale, Capo III - disposizioni relative all’attività penale e Capo IV disposizioni riguardanti l’attività stragiudiziale.

  IL COMPENSO IN MATERIA PENALE 

 INTRODUZIONE

Il D.M. 55/2014, come successivamente modificato, al Capo III regolamenta le modalità per la liquidazione del compenso in materia penale e prevede una tabella (n. 15) con i parametri numerici per le fasi e con riferimento alle autorità e ai procedimenti.

 LE FASI

 Sono previste quattro fasi:

1.per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

2.per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

3.per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

4.per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

 I PARAMETRI

Anche in penale il regolamento prevede due tipologie di parametri: parametri numerici tabellari e parametri generali.

I parametri numerici sono indicati nella tabella n. 15 e sono sviluppati con riferimento alle autorità ed in relazione alla attività svolta nelle fasi previste.

Il regolamento prevede, inoltre, alcuni parametri speciali (generali) che determinano aumenti o diminuzioni degli importi con riferimenti a casi specifici. (Art. 19)

Ai sensi del D.M. 55/2014 il giudice tenendo conto dei valori medi espressi dalle tabelle potrà, in applicazione dei parametri generali, aumentare i valori di regola fino all'80% ovvero diminuirli in ogni caso non oltre il 50%.

Il nuovo DM 147/2022 ha previsto una percentuale, in aumento e diminuzione unica, del 50% ed ha eliminato anche in questa materia, da tutti gli articoli il termine “di regola”

Nella liquidazione del compenso spettante all’avvocato per l’attività penale si tiene conto

1- delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio della attività prestata;

2-dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento;

3-della gravità e del numero delle imputazioni;

4-del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali;

5-dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione;

6-della rilevanza patrimoniale;

7-del numero dei documenti da esaminare e del numero degli atti da esaminare;

8-della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente;

9-dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente;

10- del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime;

11- del numero dei soggetti aventi la stessa posizione processuale.

Il D. M. 55/2014, con la sua originaria impostazione, stabilisce che il compenso unico può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto.

Quando, ferma l’identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è, di regola, ridotto del 30 per cento.

Il D.M. 37/2018 ha modificato questa disposizione stabilendo che in caso di prestazione professionale resa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione procedimentale o processuale, il compenso unico può, di regola, essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (prima del 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (prima del 5%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta (prima venti). Quando, ferma l'identità di posizione processuale o procedimentale, la prestazione professionale non comporta l'esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l'assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30%.

Il nuovo dm 147/2022 ha confermato quanto previsto dal D.M. 55/2018 come modificato da DM 37/2018.

 SPECIFICHE DISPOSIZIONI

Il D.M. 55/2018, come modificato dagli ultimi decreti, prevede alcune specifiche disposizioni

 A.PER I GIUDIZI NON COMPIUTI

Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l’avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva. (Art. 13).

 B.PER L’INCARICO CONFERITO A SOCIETÀ DI AVVOCATI

Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. (Art. 14).

 C.PER I PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI AL PATROCINIO

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato. (Art. 17).

 D.PER LA PARTE CIVILE

All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate. (Art. 16)

 E.PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Nelle liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

 LE SPESE E LE INDENNITÀ DI TRASFERTA

Spese forfetarie, spese documentate

Oltre al “compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni” e al rimborso delle spese per la trasferta, all’avvocato sono dovute le “spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione”.

 Trasferte

Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

  Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola”.