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4.1.2 - DISPOSIZIONI GENERALI

Il regolamento originario inserito nel D.M. 55/2014 è rimasto, con riferimento alla struttura, identico: Capo I disposizioni generali, Capo II - disposizioni concernenti l’attività giudiziale, Capo III - disposizioni relative all’attività penale e Capo IV disposizioni riguardanti l’attività stragiudiziale.

DISPOSIZIONI GENERALI

L’art. 1 del D.M. 55/2014, rimasto nella formulazione originaria, specifica l’ambito applicativo del regolamento che “disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, . . . .”.

L’art. 2 del D.M. 55/2014 prevede, oltre al compenso, il rimborso delle spese documentate, le eventuali spese di trasferta e una somma per il rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% sul compenso.

L’art. 3. conferma che “per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Il nuovo D.M. 147/2022, con riferimento a questo articolo e a tutti gli articoli del D.M. 55/2014, ha soppresso le parole “di regola”.

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ GIUDIZIALE

Il compenso oggi è svincolato dai criteri quantitativi connessi al numero di atti difensivi redatti o alle udienze cui il difensore ha partecipato, come era previsto nel vecchio sistema tariffario e si sviluppa in fasi.

1.LE FASI

Il D.M. 147/2022 ha confermato le impostazioni previste dai precedenti decreti con riferimento alle fasi prevedendo quattro fasi per i giudizi ordinari e due fasi per il procedimento esecutivo.

Le fasi per i giudizi ordinari

  1. fase di studio della controversia

  2. fase introduttiva del giudizio

  3. fase istruttoria

  4. fase decisionale

Le attività previste nelle fasi

1. Nella fase di studio della controversia sono previste le seguenti attività: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

2. Nella fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

3. Nella fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

4. Nella fase decisionale: Le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e) (processo esecutivo).

Le attività previste nelle fasi del processo esecutivo

a. fase di studio e introduttiva: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l'esame delle relative relate, il pignoramento e l'esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d'intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l'esame dei relativi atti;

b. fase istruttoria e di trattazione: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella fase precedente, quali le assistenze all'udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

2.I PARAMETRI E LE TABELLE

Il regolamento prevede due tipologie di parametri:

1-parametri numerici sviluppati in tabelle;

2-parametri speciali modificativi.

1) I parametri numerici tabellari

Il Decreto 55/2014 nella formulazione originaria sviluppa 27 tabelle con riferimento alla attività giudiziale con specifici parametri per ogni fase e per ogni scaglione, con la forma progressiva corrispondente a quella prevista per il contributo unificato.

Il nuovo D.M. 37/2018 ha modificato alcuni articoli del D.M. 55/2014 ed ha introdotto le seguenti novità:

- ha previsto un aumento del 30 per cento quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati, nonchè la navigazione all'interno dell'atto; (art. 4 c. 1 bis);

- ha modificato la tabella nei giudizi dinanzi al Consiglio di Stato aumentando i valori parametrici di base per i compensi, per la fase decisionale.

-ha previsto, nei giudizi dinanzi al TAR e al Consiglio di Stato, che il compenso, relativo alla fase introduttiva del giudizio, deve essere aumentato sino al 50% quando sono proposti i motivi aggiunti.

Il nuovo decreto 147/2022 ha previsto nuove tabelle con nuovi importi aumentati del 4/5%. Le nuove tabelle sono sviluppate nel capitolo successivo.

Anche le nuove tabelle sono sviluppate in forma progressiva corrispondente a quella prevista per il contributo unificato fino al valore di 520.000 con il medesimo il sistema per determinare i parametri per le cause di valore superiore a 520.000.

Per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 si applica un incremento fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; Il decreto fissa i parametri per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,01 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia. (art. 6).

2.PARAMETRI SPECIALI (generali) CHE DETERMINANO AUMENTI O DIMINUZIONI DEGLI IMPORTI

I parametri numerici previsti nelle precedenti tabelle dal D.M. 55/2014 (art. 4), possono essere aumentati di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento, per tutte le fasi esclusa la fase istruttoria ove l’aumento è, di regola, fino al 100 per cento e la diminuzione è, di regola, fino al 70 per cento.

L'articolo 1 del D.M. 37/2018 ha modificato, in parte, il suddetto articolo 4 introducendo il limite al potere di discrezionalità riconosciuto al giudice con riferimento ai minimi. La normativa individua delle soglie minime percentuali di riduzione del compenso rispetto al valore parametrico di base, al di sotto delle quali il giudice non può andare.

La formulazione dell’articolo 4 comma 1 del regolamento, introdotta dal D.M. 37/2018, è la seguente: il giudice, nella determinazione del compenso, deve tenere conto dei “valori medi espressi dalle tabelle che, in applicazione di alcune attività parametri generali possono essere aumentati, di regola, fino all'80%, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Per la fase istruttoria il giudice potrà aumentare i valori di regola fino al 100% e diminuirli, in ogni caso, non oltre il 70%. L'inciso "di regola" previsto dal D.M. 55/2014, che si applica tanto all'aumento quanto alla diminuzione, ha consentito al giudice di discostarsi da questa forbice percentuale. La formulazione mantiene l'inciso "di regola" solo in relazione all'aumento di importi, vincolando così il giudice al rispetto del limite del 50% o del 70% per la diminuzione.

La nuova formulazione dell’articolo 4 comma 1 prevista dal dm 147/2022 è la seguente: !Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati fino al 50 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento.!

I parametri speciali (generali) si sviluppano con riferimento al singolo caso e determinano variazioni in aumento o in diminuzione collegati ad una serie di fattori e attività che devono essere tenuti presenti ai fini della liquidazione del compenso.

Nella determinazione degli importi si deve tener presente:

1. dell’attività professionale prestata. (caratteristiche, urgenza e pregio);

2.del valore dell’affare (importanza, natura e difficoltà);

3. delle condizioni soggettive del cliente;

4.dei risultati conseguiti;

5.del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate e dei contrasti giurisprudenziali;

6.della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;

7.della assistenza di più soggetti, aventi la stessa posizione processuale.

Il D.M. 55/2014, nella originaria formulazione, ha stabilito che il compenso deve essere determinato calcolando un compenso unico che può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. Le stesse modalità sono fissate anche quando detta circostanza si verifica quando le cause vengono riunite.

Il D.M. 37/2018 con l'articolo 1 ha modificato, in parte, detta formulazione determinando un aumento degli importi e precisamente: in caso di prestazione professionale resa nei confronti di più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 30% (il D.M. 55/2014 prevede il 20%), fino a un massimo di dieci soggetti, e del 10% (il D.M. 55/2014 prevede il 20%) per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di trenta il D.M. 55/2014 prevede il 20% venti). Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è ridotto in misura non superiore al 30 per cento.

Questa ultima formulazione non ha subito successive modifiche.

8.della assistenza di entrambi i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta: il compenso è liquidato [di regola] con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto; (art. 4 c. 4)

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola

9.dell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia: la liquidazione del compenso è [di regola] aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta; (art. 4 c. 6)

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola

10.dell’adozione di condotte abusive. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli; (art. 4 c. 7)

11.delle difese della parte vittoriosa. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate;

12.della responsabilità processuale, della inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda. Nel caso di responsabilità processuale il dm 55/2014 ha stabilito che ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile;

Il comma 9 è stato sostituito dal nuovo DM 147/2022 con il seguente: “Nel caso di dichiarata responsabilità processuale ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile il compenso dovuto all'avvocato del soccombente è ridotto del 75 per cento rispetto a quello altrimenti spettante. Nei casi d'inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda il compenso è ridotto, ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, nella misura del 50 per cento.

13.delle controversie a norma dell’articolo 140 bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206. Il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile. art. 4 c. 10

4.DETERMINAZIONE DEL VALORE DELLA CONTROVERSIA

Con riferimento al valore della controversia sono state confermate le due tipologie previste:

1. valore determinato o determinabile;

2. Valore indeterminabile.

1.Valore determinato o determinabile

Il valore della controversia, determinato o determinabile, può essere quantificato con riferimento alla parte soccombente o con riferimento al cliente.

a. liquidazione dei compensi a carico del soccombente

Il valore della causa è determinato a norma del codice di procedura civile.

Il regolamento precisa che in ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale e prevede poi le seguenti eccezioni:

- nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta;

- nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima;

- nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata.

b. liquidazione dei compensi a carico del cliente

Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda.

Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

2.Valore indeterminabile

Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

Le cause di valore indeterminabile si considerano, di regola, e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000.

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola

5.Disposizioni speciali 

Il regolamento prevede speciali disposizioni per la determinazione del valore della causa con riferimento ai seguenti procedimenti:

a) giustizia amministrativa

Nelle cause davanti agli organi di giustizia amministrativa nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire.

Nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

b) giustizia tributaria

Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

c) arbitrati

Per gli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n. 2. Il D.M. 55/2014 stabilisce che per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella n. 27 allegata.  Il D.M. 37/2018 ha specificato che il compenso è dovuto a ciascun arbitro. (Art. 10 c.1)

Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola

Altri punti da evidenziare

GIUDIZI NON COMPIUTI

Per i giudizi non conclusi totalmente si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale. (Art. 7)

PLURALITÀ DI DIFENSORI E SOCIETÀ PROFESSIONALI

In presenza di una pluralità di difensori e società professionali ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

 SOCIETÀ DI AVVOCATI

Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci. (Art. 8 c.3)

 PRATICANTI AVVOCATI ABILITATI

Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato. (Art. 9)

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola

 DOMICILIATARIO

All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte. (Art.8 c.2)

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola

 6. LE SPESE E LE INDENNITÀ DI TRASFERTA

Le spese forfetarie e le spese documentate

Oltre al “compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni” e al rimborso delle spese per la trasferta, all’avvocato sono dovute le “spese forfetarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione” (art. 2 c.2)

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola

Le trasferte

Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa, è di regola liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale. (Art.11)

Il nuovo DM 147/2022 ha eliminato le parole “di regola