Skip to main content
 

352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019

Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI  

1. Sino alla istituzione presso il Ministero della giustizia dell'albo di cui all'articolo 356, i componenti del collegio di cui all'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), sono individuati tra i soggetti iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

___________________________________________________________

Documenti collegati:

352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI
Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI - Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza - Dlgs 14/2019 {tab Articolo vigente     |red} Art. 352 Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI (1) 1.Sino alla istituzione presso il Ministero...

___________________________________________________________
Copyright © 2001 Foroeuropeo - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello