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Buono postale fruttifero cointestato – Cass. n. 24639/2021

Titoli di credito - rinvio a leggi speciali - Buono postale fruttifero cointestato - Clausola "pari facoltà di rimborso" - Morte di un intestatario - Legittimazione di ciascuno degli altri intestatari a richiedere il pagamento dell'intero - Sussistenza - Fondamento

 

In materia di buoni postali fruttiferi cointestati recanti la clausola "pari facoltà di rimborso", in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell'intera somma portata dal documento, non trovando applicazione l'articolo 187, comma 1, del d.P.R. 1 giugno 1989, n. 256 del 1989 che, in tema di libretti di risparmio, impone la necessaria quietanza di tutti gli aventi diritto, atteso che i buoni fruttiferi circolano "a vista" e tale diversa natura impedisce l'applicazione analogica della citata disciplina

Corte di Cassazione, Sez. 1 -, Sentenza n. 24639 del 13/09/2021 (Rv. 662394 - 01)

 

Corte

Cassazione

24639

2021