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Condanna in solido – Cass. n. 1650/2022

Spese giudiziali civili - condanna alle spese - pluralità' di soccombenti - solidarietà' - Processo - Pluralità di parti - Spese processuali - Condanna in solido - Condizioni - Attore ed interventori - Interventori autonomi - Coincidenza di interessi - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.

 

In materia di spese processuali, la condanna di più parti soccombenti al pagamento in solido può essere pronunciata non solo quando vi sia indivisibilità o solidarietà del rapporto sostanziale, ma pure nel caso in cui sussista una mera comunanza di interessi, ad esempio tra l'attore ed uno o più interventori, che può desumersi anche dalla semplice identità delle questioni sollevate e dibattute, ovvero dalla convergenza di atteggiamenti difensivi diretti a contrastare la pretesa avversaria; ne consegue che la condanna in solido è consentita anche quando i vari soccombenti abbiano proposto domande di valore notevolmente diverso, purché accomunate dall'interesse al riconoscimento di un fatto costitutivo comune, rispetto al quale vi sia stata convergenza di questioni di fatto e di diritto, ma tanto non si verifica nei confronti della parte che abbia proposto un intervento autonomo nel processo. (Nella specie la S.C. ha rilevato che non sussisteva alcuna comunanza di interessi tra l'attore e gli interventori, tutti soccombenti, che potesse giustificare una loro condanna in solido al pagamento delle spese processuali, perché erano stati proposti soltanto interventi autonomi, introdotti nei confronti di tutte le parti originarie del processo).

Corte di Cassazione, Sez. 1 - , Ordinanza n. 1650 del 19/01/2022 (Rv. 663943 - 02)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_097

 

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Cassazione

1650

2022