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Estinzione del processo esecutivo – Cass. n. 8905/2022

Esecuzione forzata - estinzione del processo - in genere - Per ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito - Opposizione agli atti esecutivi - Necessità - Reclamo ex art. 630 c.p.c. - Ammissibilità - Esclusione - Conversione del reclamo in opposizione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.

 

I provvedimenti con i quali venga dichiarata l'estinzione del processo esecutivo in ipotesi diverse da quelle tipizzate dal codice di rito sono impugnabili esclusivamente con l'opposizione agli atti esecutivi e non già col reclamo ex art. 630 c.p.c., il quale, ove proposto, non è suscettibile di conversione nella predetta opposizione, non sussistendone i necessari requisiti di sostanza e di forma, in ragione del mancato svolgimento della preliminare fase sommaria prevista dall'art. 617, comma 2, c.p.c., senza la quale non è possibile l'instaurazione del giudizio a cognizione piena. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il reclamo proposto avverso il provvedimento con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato l'inefficacia di un pignoramento proveniente da un soggetto già deceduto, e la conseguente estinzione della procedura esecutiva).

Corte di Cassazione, Sez. 3 - , Ordinanza n. 8905 del 18/03/2022 (Rv. 664552 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_630, Cod_Proc_Civ_art_617

 

Corte

Cassazione

8905

2022