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FOROEUROPEO – AVVOCATI PER L’EUROPA -ORGANISMO DI MEDIAZIONE N. 1120
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PARTE ISTANTE

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE.

La parte deve partecipare personalmente (art. 7, co. 2, D.lgs. 28/2010).

Può delegare un altro soggetto soltanto in presenza di giustificati motivi. Il delegato deve essere a conoscenza dei fatti e deve essere munito dei poteri necessari per la eventuale conciliazione delle controversie.

La mancata partecipazione (art.  12 bis, D.lgs. 28/2010)

Dalla mancata partecipazione, senza giustificato motivo, al primo incontro del procedimento di mediazione, il giudice puo' desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile.

Quando la mediazione costituisce condizione di procedibilità, il giudice condanna la parte costituita che non ha partecipato al primo incontro senza giustificato motivo al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.

Nei casi di cui al comma 2, con il provvedimento che definisce il giudizio, il giudice, se richiesto, puo' altresi' condannare la parte soccombente che non ha partecipato alla mediazione al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata in misura non superiore nel massimo alle spese del giudizio maturate dopo la conclusione del procedimento di mediazione.

Il giudice, quando provvede ai sensi del comma 2, trasmette copia del provvedimento adottato nei confronti di una delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al pubblico ministero presso la sezione giurisdizionale della Corte dei conti, e copia del provvedimento adottato nei confronti di uno dei soggetti vigilati all'autorità di vigilanza competente.