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Art. 11 Trasmissione dati

Art. 11 Trasmissione dati (D.M. 1.8.2023 - Onorario spettante all'avvocato della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato)

1. Ai fini di cui all'art. 9, il Ministero, almeno cinque giorni prima di comunicare al beneficiario l'accoglimento della domanda, trasmette all'Agenzia delle entrate, tramite SID o altro sistema avente il medesimo livello di misure di sicurezza tecniche e organizzative adeguato al rischio presentato dal trattamento, l'elenco dei soggetti ammessi a fruire dell'agevolazione e l'importo del credito d'imposta concesso. Con le stesse modalità sono comunicate le eventuali variazioni o revoche, anche parziali, dei crediti d'imposta concessi.

2. L'Agenzia delle entrate trasmette al Ministero, tramite il sistema di cui al comma 1, l'elenco dei soggetti che hanno utilizzato il credito di imposta in compensazione con i relativi importi.