COMPENSO (Parametri - Tariffe)
il compenso per l'attività professionale svolta dall'avvocato
I PERIODI DI VIGENZA DEI PARAMETRI
L’art. 28 del nuovo decreto ministeriale (dm 55/2014 e dm 37/2018) stabilisce che le disposizioni (il regolamento ed i parametri) si applicano “alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore”.
Per detti motivi il sistema per la determinazione e liquidazione del compenso all’avvocato deve essere collocato in diversi periodi poiché ogni periodo è regolamentato da differenti decreti ministeriali come previsto dall’art. 13 della legge 247/2012.
Secondo i Giudici di legittimità i nuovi parametri per la liquidazione delle spese legali giudiziali si devono “applicare ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto e si riferisca al compenso spettante ad un professionista che, a quella data, non abbia ancora completato la propria prestazione professionale, ancorchè tale prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta in epoca precedente, quando ancora erano in vigore le tariffe professionali abrogate”.
La conoscenza dei periodi temporali è importante poiché consente di individuare la relativa normativa vigente ed il conseguente sistema di parcellazione utilizzato.
I° periodo D.M. 127/1994 vecchia normativa
II° periodo D.M. 140/ 2012 dal 23 agosto 2012 al 2 aprile 2014
III° periodo D.M. 55/2014 dal 3 aprile 2014 al 26 aprile 2018
V° periodo D.M. 37/2018 dal 23 ottobre 2022