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01 LA MEDIAZIONE

1 LA MEDIAZIONE

E’ l'attività, comunque denominata, svolta da un terzo imparziale e finalizzata ad assistere due o più soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa (definizione dal d lgs 28/2010 e s.m.)

Nel nostro ordinamento la mediazione è stata introdotta dal decreto legislativo n. 28 del 2010 (successivamente modificato dal decreto - legge n. 69 del 2013); si tratta di un’attività volontaria, rimessa alla decisione delle parti, ad eccezione dei casi in cui l’art. 5, comma 1-bis, del citato d.lgs. 28/2010 - in relazione a specifiche controversie - le attribuisce un carattere obbligatorio; ciò comporta che il previo esperimento di un tentativo di conciliazione rappresenta una condizione di procedibilità della successiva azione in sede civile.

La disciplina della mediazione obbligatoria, quale necessario presupposto per la presentazione di domanda giudiziaria relativa alla medesima controversia, era contenuta al comma 1 nella formulazione originaria dell’art. 5, dichiarata tuttavia incostituzionale per eccesso di delega dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 272 del 2012.

Successivamente la disciplina è stata reintrodotta, in via sperimentale, dal decreto-legge n. 69 del 2013 ed infine stabilizzata dal decreto-legge n. 50 del 2017.

Nello stesso anno, la legge n. 24/2017, che disciplina la responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, ha introdotto un ulteriore caso di obbligatorietà del tentativo di conciliazione, ai fini della procedibilità dell’azione in sede civile.

L’articolo 7, del d. lgs 149/2022, (c.d. riforma Cartabia) reca le modifiche al decreto legislativo n. 28 del 2010, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali, dando attuazione ai principi e criteri direttivi contenuti nell’art. 1, comma 4, lettere da a) a p), del d. lgs n. 206/2021 che ha delegato il Governo ad incentivare il ricorso alla mediazione e agli altri strumenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie,

-aumentando gli incentivi fiscali per chi vi ricorre e per gli organismi di mediazione,

-estendendo a tali istituti l’applicabilità del patrocinio a spese dello Stato,

-estendendo l’ambito delle controversie per le quali il previo tentativo di mediazione è condizione di procedibilità,

-favorendo la partecipazione delle parti a tali procedure, anche con modalità telematiche,

-disciplinando le attività di istruzione stragiudiziale,

-potenziando la formazione e l’aggiornamento dei mediatori e la conoscenza di questi strumenti presso i giudici.

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
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🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

ABC DELLA MEDIAZIONE CIVILE E COMMERCIALE - Ebook FOROEUROPEO EDITORE

 

 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.