06 LE MATERIE OBBLIGATORIE
6 LE NUOVE MATERIE OBBLIGATORIE - (art. 5 co 1 d.lgs 28/2010)
Le materie obbligatori iniziali
Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione attengono alle seguenti materie:
CONDOMINIO, DIRITTI REALI, DIVISIONE, SUCCESSIONI EREDITARIE, PATTI DI FAMIGLIA, LOCAZIONE, COMODATO, AFFITTO DI AZIENDE, RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ MEDICO-SANITARIA E DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ NONCHÉ CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.
Le nuove materie obbligatorie dal 30 giugno 2023
IL CONTRATO DI CONSORZIO
Controversie relative ai contratti di consorzio
Normativa: Il consorzio è disciplinato dall’art. 2602 e seguenti del Codice Civile.
Definizione: Il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. (art 2602 c.c.)
CONTRATTO DI SUBFORNITURA
Controversie relative ai contratti di subfornitura
Normativa: Il contratto di subfornitura è stato introdotto con Legge 18-6-1998, n. 192
Definizione: Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.
CONTRATTO DI RETE
Controversie relative ai contratti di rete
Normativa: Il contratto di rete è una tipologia di contratto disciplinata dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”)
Definizione: Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso
CONTRATTO D’OPERA
Controversie relative ai contratti d’opera
Normativa: (art. 2222 cc)
Definizione: L’art.2222 definisce le caratteristiche del rapporto di prestazione d’opera e recita letteralmente: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655]”.
FRANCHISING O AFFILIAZIONE COMMERCIALE
Controversie relative ai contratti di franchising
Normativa: (L. 129/2004, art. 1)
Definizione: L’affiliazione commerciale (franchising) e’ il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.
ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE
Controversie relative ai contratti di associazione in partecipazione
Normativa: titolo II art. 2549 – 2554
Definizione: Con il contratto di associazione in partecipazione l’associanteattribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.
SOMMINISTRAZIONE
Controversie relative ai contratti di somministrazione
Normativa: (capo V della somministrazione 1559 – 1570)
Definizione: La somministrazione e’ il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.
SOCIETÀ DI PERSONE
Controversie relative ai contratti di società di persone
Normativa: (capo II della società semplice 2251 – 2224)
LA NORMATIVA
Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).
Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia
1.Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.
Omissis commi successivi
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |