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06 LE MATERIE OBBLIGATORIE

6 LE NUOVE MATERIE OBBLIGATORIE - (art. 5 co 1 d.lgs 28/2010)

Le materie obbligatori iniziali

Le controversie per le quali la mediazione è condizione di procedibilità dell'azione attengono alle seguenti materie:

CONDOMINIO, DIRITTI REALI, DIVISIONE, SUCCESSIONI EREDITARIE, PATTI DI FAMIGLIA, LOCAZIONE, COMODATO, AFFITTO DI AZIENDE, RISARCIMENTO DEL DANNO DA RESPONSABILITÀ MEDICO-SANITARIA E DA DIFFAMAZIONE A MEZZO STAMPA O CON ALTRO MEZZO DI PUBBLICITÀ NONCHÉ CONTRATTI ASSICURATIVI, BANCARI E FINANZIARI.

Le nuove materie obbligatorie dal 30 giugno 2023

IL CONTRATO DI CONSORZIO

Controversie relative ai contratti di consorzio

Normativa: Il consorzio è disciplinato dall’art. 2602 e seguenti del Codice Civile.

Definizione: Il consorzio è il contratto con il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese. (art 2602 c.c.)

CONTRATTO DI SUBFORNITURA

Controversie relative ai contratti di subfornitura

Normativa: Il contratto di subfornitura è stato introdotto con Legge 18-6-1998, n. 192

Definizione: Con il contratto di subfornitura un imprenditore si impegna a effettuare per conto di una impresa committente lavorazioni su prodotti semilavorati o su materie prime forniti dalla committente medesima, o si impegna a fornire all’impresa prodotti o servizi destinati ad essere incorporati o comunque ad essere utilizzati nell’ambito dell’attività economica del committente o nella produzione di un bene complesso, in conformità a progetti esecutivi, conoscenze tecniche e tecnologiche, modelli o prototipi forniti dall’impresa committente.

CONTRATTO DI RETE

Controversie relative ai contratti di rete

Normativa: Il contratto di rete è una tipologia di contratto disciplinata dalla L. 9 aprile 2009, n. 33, di conversione del D.L. 10 febbraio 2009, n. 5 (c.d. “Decreto incentivi”)

Definizione: Con il contratto di rete piu’ imprenditori perseguono lo scopo di accrescere, individualmente e collettivamente, la propria capacità innovativa e la propria competitività sul mercato e a tal fine si obbligano, sulla base di un programma comune di rete, a collaborare in forme e in ambiti predeterminati attinenti all’esercizio delle proprie imprese ovvero a scambiarsi informazioni o prestazioni di natura industriale, commerciale, tecnica o tecnologica ovvero ancora ad esercitare in comune una o piu’ attività rientranti nell’oggetto della propria impresa. Il contratto puo’ anche prevedere l’istituzione di un fondo patrimoniale comune e la nomina di un organo comune incaricato di gestire, in nome e per conto dei partecipanti, l’esecuzione del contratto o di singole parti o fasi dello stesso

CONTRATTO D’OPERA

Controversie relative ai contratti d’opera

Normativa: (art. 2222 cc)

Definizione: L’art.2222 definisce le caratteristiche del rapporto di prestazione d’opera e recita letteralmente: “Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo [2225] un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV [1655]”.

FRANCHISING O AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Controversie relative ai contratti di franchising

Normativa: (L. 129/2004, art. 1)

Definizione: L’affiliazione commerciale (franchising) e’ il contratto, comunque denominato, fra due soggetti giuridici, economicamente e giuridicamente indipendenti, in base al quale una parte concede la disponibilità all’altra, verso corrispettivo, di un insieme di diritti di proprietà industriale o intellettuale relativi a marchi, denominazioni commerciali, insegne, modelli di utilità, disegni, diritti di autore, know-how, brevetti, assistenza o consulenza tecnica e commerciale, inserendo l’affiliato in un sistema costituito da una pluralità di affiliati distribuiti sul territorio, allo scopo di commercializzare determinati beni o servizi.

ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE

Controversie relative ai contratti di associazione in partecipazione

Normativa: titolo II art. 2549 – 2554

Definizione: Con il contratto di associazione in partecipazione l’associanteattribuisce all’associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o piu’ affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

SOMMINISTRAZIONE

Controversie relative ai contratti di somministrazione

Normativa: (capo V della somministrazione 1559 – 1570)

Definizione: La somministrazione e’ il contratto con il quale una parte si obbliga, verso corrispettivo di un prezzo, a eseguire, a favore dell’altra, prestazioni periodiche o continuative di cose.

SOCIETÀ DI PERSONE

Controversie relative ai contratti di società di persone

Normativa: (capo II della società semplice 2251 – 2224)


LA NORMATIVA

Art. 5 (Condizione di procedibilità e rapporti con il processo).
Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1.Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, associazione in partecipazione, consorzio, franchising, opera, rete, somministrazione, società di persone e subfornitura, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo.

Omissis commi successivi

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.