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32 I CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE PARTI

32 I CREDITI D’IMPOSTA IN FAVORE DELLE PARTI – art. 20

La nuova normativa ha aumentato i crediti di imposta già riconosciuti dalla normativa precedente.

Ha riconosciuto crediti d’imposta per:

-le spese sostenute per l’assistenza dell’avvocato nei casi di mediazione obbligatoria,

-il contributo unificato versato per il giudizio estinto con la mediazione;

-a favore degli organismi di mediazione qualora assistano soggetti ammessi al gratuito patrocinio.

In particolare, sono previsti, in caso di successo della procedura:

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione (comma 1);

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale (comma 1);

- un ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione (comma 3);

- un credito d’imposta, fino ad un massimo di 24.000 euro annui, a favore degli organismi di mediazione che assistono una parte esonerata dal versamento dell’indennità di mediazione perché ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

I crediti sono inoltre ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione (come già previsto dalla normativa vigente).

Oltre al limite di 600 euro a procedura (comma 2), sono previsti limiti annui pari a:

2.400 euro per le persone fisiche;

24.000 euro per le persone giuridiche.

Nei limiti sopra indicati non rientra il credito d’imposta riconosciuto per il versamento del contributo unificato di cui al comma 3.

Le modalità di riconoscimento e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei crediti d’imposta, nonché la documentazione da esibire per il loro ottenimento ed i relativi controlli siano demandati al citato decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Il Decreto Dm 150/ 2023 è stato pubblicato sulla G.U. il 1 Novembre 2023.

Il comma 6 prevede lo stanziamento di oltre 54 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 a copertura degli oneri del presente articolo, a valere sul Fondo istituito per l’attuazione della delega per l’efficienza del processo civile (anziché sul Fondo unico di giustizia come previsto ora).


LA NORMATIVA

Capo IV Disposizioni in materia fiscale e informativa – 

Art. 20 (Credito d'imposta in favore delle parti e degli organismi di mediazione).- Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

1. Alle parti e' riconosciuto, quando e' raggiunto l'accordo di conciliazione, un credito d'imposta commisurato all'indennità corrisposta ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, fino a concorrenza di euro seicento. Nei casi di cui all'articolo 5, comma

1. e quando la mediazione e' demandata dal giudice, alle parti e' altresi' riconosciuto un credito d'imposta commisurato al compenso corrisposto al proprio avvocato per l'assistenza nella procedura di mediazione, nei limiti previsti dai parametri forensi e fino a concorrenza di euro seicento.

2. I crediti d'imposta previsti dal comma 1 sono utilizzabili dalla parte nel limite complessivo di euro seicento per procedura e fino ad un importo massimo annuale di euro duemilaquattrocento per le persone fisiche e di euro ventiquattromila per le persone giuridiche. In caso di insuccesso della mediazione i crediti d'imposta sono ridotti della metà.

3. E' riconosciuto un ulteriore credito d'imposta commisurato al contributo unificato versato dalla parte del giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione, nel limite dell'importo versato e fino a concorrenza di euro cinquecentodiciotto.

4. Agli organismi di mediazione e' riconosciuto un credito d'imposta commisurato all'indennità non esigibile dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ai sensi dell'articolo 15-septies, comma 2, fino a un importo massimo annuale di euro ventiquattromila.

5. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni attuative della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonche' in materia di esecuzione forzata, sono stabilite le modalità di riconoscimento dei crediti d'imposta di cui al presente articolo, la documentazione da esibire a corredo della richiesta e i controlli sull'autenticità della stessa, nonche' le modalità di trasmissione in via telematica all'Agenzia delle entrate dell'elenco dei beneficiari e dei relativi importi a ciascuno comunicati.

6. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, valutato in euro 51.821.400 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l'attuazione della delega per l'efficienza del processo civile di cui all'articolo 1, comma 39, della legge 26 novembre 2021, n. 206.

7. Il Ministero della giustizia provvede annualmente al versamento dell'importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 "Agenzia delle entrate - Fondi di bilancio". (9) ((10)).

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.