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25 L'ACCORDO DI CONCILIAZIONE

25 ACCORDO DI CONCILIAZIONE (art. 11 c. 7)

Hanno trovato invece conferma, seppur in una nuova collocazione (dal vecchio comma 3 al nuovo comma 7):

-la norma in base alla quale se le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti all'art. 2643 del codice civile che richiedono la trascrizione, questa può avvenire soltanto se -la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione è stata autenticata da un pubblico ufficiale;

-la disposizione per cui l'accordo può prevedere il pagamento di una somma di denaro per violazioni o inosservanza degli obblighi stabiliti dell'accordo o per il ritardato adempimento degli stessi.


LA NORMATIVA

Art. 11 (Conclusione del procedimento)Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia

omissis

7. Se con l'accordo le parti concludono uno dei contratti o compiono uno degli atti previsti dall'articolo 2643 del codice civile, per procedere alla trascrizione dello stesso la sottoscrizione dell'accordo di conciliazione deve essere autenticata da un pubblico ufficiale a cio' autorizzato. L'accordo raggiunto, anche a seguito della proposta del mediatore, può prevedere il pagamento di una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti ovvero per il ritardo nel loro adempimento.