37 ENTE DI FORMAZIONE
37 ENTE DI FORMAZIONE
Le definizioni:
ENTI DI FORMAZIONE: gli enti pubblici e privati, presso i quali si svolge l'attività di formazione dei mediatori;
responsabile scientifico»: la persona o le persone fisiche che svolgono i compiti di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo;
formatore»: la persona che svolge l'attività di formazione dei mediatori;
elenco»: l'elenco degli enti di formazione istituito presso il Ministero;
ente pubblico»: la persona giuridica di diritto pubblico interno, comunitario, internazionale o straniero;
ente privato»: qualsiasi soggetto di diritto privato, diverso dalla persona fisica.
La nuova normativa ha inserito l'articolo l6-bis nel Capo III, dettando la disciplina per gli enti di formazione dei mediatori.
In particolare, il comma l stabilisce che per iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati devono dare le medesime garanzie di serietà ed efficienza indicate dall'articolo 16, commi 1-bis e 1-ter.
Il comma 2 prevede invece la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza nella materia della mediazione per ciascun ente di formazione. Compiti del responsabile sono: assicurare la qualità dei percorsi di formazione offerti dall'ente, la loro adeguatezza ed il loro aggiornamento, nonché la competenza ed esperienza dei formatori. A tal fine il responsabile è tenuto a inviare periodicamente al Ministero della giustizia il programma formativo e i nominativi dei formatori.
Il comma 3, infine, dispone che con lo stesso decreto del Ministro della giustizia emanato i sensi dell'articolo 16, comma 2, che disciplina la tenuta del registro degli organismi di mediazione, viene regolamentata anche l'iscrizione negli elenchi dei mediatori e dei formatori.
LA NORMATIVA
Art. 16-bis (Enti di formazione).- Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato con la riforma Cartabia
1. Sono abilitati a iscriversi nell'elenco degli enti di formazione in materia di mediazione gli enti pubblici o privati che danno garanzie di serietà ed efficienza, come definiti dall'articolo 16, commi 1 -bis e 1-ter.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ente di formazione e' altresi' tenuto a nominare un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, il quale assicura la qualità della formazione erogata dall'ente, la completezza, l'adeguatezza e l'aggiornamento del percorso formativo offerto e la competenza ed esperienza dei formatori, maturate anche all'estero. Il responsabile comunica periodicamente il programma formativo e i nominativi dei formatori scelti al Ministero della giustizia, secondo le previsioni del decreto di cui all'articolo 16, comma 2.
3. Il decreto di cui all'articolo 16, comma 2, stabilisce altresi' i requisiti di qualificazione dei mediatori e dei formatori necessari per l'iscrizione, e il mantenimento dell'iscrizione, nei rispettivi elenchi. (9) ((10)).
GLI ARTICOLI DI RIFERIMENTO DEL D.M. N. 150/2023
Art. 10 Elenco degli enti di formazione
1. È istituito presso il Ministero l'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione per mediatori e formatori in conformità al presente decreto.
2. La parte prima dell'elenco è riservata agli organismi pubblici, la parte seconda è riservata agli organismi privati.
3. La parte prima contiene:
a) la sezione A, riservata all'elenco dei formatori;
b) la sezione B, riservata all'elenco dei formatori in materia di consumo, internazionale e controversie transfrontaliere;
c) sezione C, riservata all'elenco dei responsabili scientifici;
d) sezione D, riservata all'elenco dei rappresentanti degli enti.
4. La parte seconda è articolata nelle sezioni previste dal comma 3, lettere a), b) e c), la sezione D è riservata all'elenco dei soci, associati, amministratori, rappresentanti degli enti.
Art. 11 Requisiti di onorabilità, serietà ed efficienza degli enti di formazione
1. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 10, l'ente di formazione richiedente documenta il possesso da parte dei soci, associati, amministratori, responsabili scientifici e formatori, dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 4.
2. Quanto ai requisiti di serietà il richiedente attesta la previsione, per gli enti privati, nell'oggetto sociale o nello scopo associativo, dello svolgimento in via esclusiva di servizi di formazione nelle materie della mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie o di servizi di mediazione nei medesimi ambiti;
3. Quanto ai requisiti di efficienza, il richiedente attesta:
a) la nomina di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con il suo curriculum nel quale sono evidenziati i titoli e l'esperienza che giustificano i requisiti della chiara fama e dell'esperienza pratica e professionale nelle materie previste dall'articolo 16-bis, comma 2, del decreto legislativo, con indicazione della data di conseguimento dei titoli e dello svolgimento delle esperienze professionali e pratiche;
b) la disponibilità di almeno cinque formatori, con l'indicazione di coloro che sono destinati all'area teorica e di coloro che sono destinati all'area pratica;
c) il possesso, per ciascun formatore, dei requisiti di cui all'articolo 26;
d) la disponibilità di registri idonei a conservare i nominativi dei partecipanti ai corsi di formazione, l'annotazione dell'effettiva frequentazione di ciascun iscritto, l'esito delle prove finali di ciascun iscritto e le relative attestazioni;
e) la disponibilità, per i corsi svolti con collegamento a distanza in modalità sincrona, di una piattaforma idonea a rilevare le presenze dei partecipanti, a fornire report che tracciano in modo univoco la presenza di docenti e discenti, a consentire la visualizzazione, sintetica o analitica, delle informazioni relative agli accessi autorizzati per ciascun partecipante e ai tempi di fruizione di moduli o contenuti da parte di qualsiasi tipologia di utente, e dello stato di avanzamento del corso e dei contenuti fruiti per singolo partecipante;
f) l'impegno a svolgere l'attività di formazione in locali idonei a tale funzione, a individuarli nei programmi formativi e a darne adeguata informazione ai partecipanti;
g) l'indicazione delle fonti di finanziamento;
h) il rapporto giuridico ed economico che intercorre tra l'ente istituente e l'ente di formazione, idoneo a dimostrarne l'autonomia finanziaria e funzionale quando l'ente è istituito da un consiglio dell'ordine degli avvocati, da un ordine professionale o da una camera di commercio;
i) il rapporto giuridico ed economico che intercorre con i formatori;
l) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.
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TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023
Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |