ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE
L’art. 17, comma 1, lett. G, D.M. 150/2023, stabilisce che gli organismi possono stipulare accordi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. T, e che, in detta ipotesi, sono obbligati a trasmettere copia dell’accordo al responsabile del registro e devono pubblicare sul sito web l’oggetto dell’accordo, la date e la durata.
Il precedente D.M. 180/2010 abrogato, all’art. 7, co 2, lettera C, prevedeva la possibilità di avvalersi delle strutture e dei mediatori di altri organismi con un accordo, anche per singoli affari di mediazione.
L’art. 17 richiama
-l’art. 22. Co 1, Lettera S
Relativamente alla formazione iniziale dei mediatori, l’ente di formazione può stipulare un accordo con uno o più organismi di mediazione per la partecipazione a incontri di mediazione con l’obbligo della riservatezza.
- e l’art.23, comma 5
l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo. (obbligo segretezza)
Sono previsti, infine, dall’art. 5 quinquies, co.4, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, anche accordi tra gli organismi e i capi degli uffici giudiziari per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
NORMATIVA
Art. 6 Requisiti di efficienza
- Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:
OMISSIS
- t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;
- u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità.
Art. 17 Obblighi di trasparenza degli organismi
- L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:
OMISSIS
- g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;
OMISSIS
Art. 22 Regolamento di procedura
- Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:
omissis
- s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;
omissis
Art. 23 Formazione iniziale dei mediatori
OMISSIS
- Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu' organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.
Omissis
Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). –
Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato
omissis
4.Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.
🚣♀️ AVVIO MEDIAZIONE (elabora modulo avvio online) 🚣♀️ADESIONE MEDIAZIONE (elabora modulo adesione online) 🚣♀️MODULISTICA elabora procura c.d. negoziale |
![]() Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili. Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva) Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva) Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva) Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro. PATROCINIO A SPESE DELLO STATO: Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. |
Crediti d'imposta previsti in favore delle parti - un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione; - un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale; - ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione; I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione. Regime tributario degli atti Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro. |