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ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE

ACCORDI DI COLLABORAZIONE TRA ORGANISMI PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI MEDIAZIONE

 L’art. 17, comma 1, lett. G, D.M. 150/2023, stabilisce che gli organismi possono stipulare accordi, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. T, e che, in detta ipotesi, sono obbligati a trasmettere copia dell’accordo al responsabile del registro e devono pubblicare sul sito web l’oggetto dell’accordo, la date e la durata.

Il precedente D.M. 180/2010 abrogato, all’art. 7, co 2, lettera C, prevedeva la possibilità di avvalersi delle strutture e dei mediatori di altri organismi con un accordo, anche per singoli affari di mediazione.

L’art. 17 richiama

-l’art. 22. Co 1, Lettera S

Relativamente alla formazione iniziale dei mediatori, l’ente di formazione può stipulare un accordo con uno o più organismi di mediazione per la partecipazione a incontri di mediazione con l’obbligo della riservatezza.

- e l’art.23, comma 5 

l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o più organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo. (obbligo segretezza)

Sono previsti, infine, dall’art. 5 quinquies, co.4, Dlgs 4 marzo 2010, n. 28, anche accordi tra gli organismi e i capi degli uffici giudiziari per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.



 NORMATIVA

 Art. 6 Requisiti di efficienza

  1. Ai fini dell'iscrizione nel registro, quanto ai requisiti di efficienza, l'organismo richiedente attesta:

    OMISSIS

  1. t) l'impegno, in caso di stipula di accordi con altri organismi in ordine allo svolgimento del servizio di mediazione, di trasmetterne immediatamente copia al responsabile del registro e di pubblicare contestualmente la data, l'oggetto e la durata dell'accordo sul proprio sito web;
  2. u) la titolarità di un sito web idoneo a conservare, per un periodo non inferiore a cinque anni, la storicizzazione e l'archiviazione dei contenuti e la loro consultazione mediante link permanenti, con l'impegno di mantenerne l'aggiornamento e la funzionalità. 

Art. 17 Obblighi di trasparenza degli organismi

  1. L'organismo rende accessibili al pubblico, mediante pubblicazione sul proprio sito web:

    OMISSIS

  1. g) gli eventuali accordi stipulati ai sensi degli articoli 6, comma 1, lettera t), 22, comma 1, lettera s), e 23, comma 5, con indicazione, per ciascun accordo, dell'oggetto, della sua durata e degli elementi identificativi degli altri organismi;

    OMISSIS 

     Art. 22 Regolamento di procedura

  1. Il regolamento di procedura contiene le regole di procedura seguite dall'organismo e almeno le seguenti indicazioni:

omissis

  1. s) gli eventuali accordi in base ai quali è possibile utilizzare i risultati delle negoziazioni paritetiche basate su protocolli di intesa tra le associazioni riconosciute ai sensi dell'articolo 137 del Codice del consumo e le imprese, o loro associazioni aventi per oggetto la medesima controversia;

omissis 

    Art. 23 Formazione iniziale dei mediatori

    OMISSIS

  1. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu' organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.

    Omissis 

Art. 5-quinquies (Formazione del magistrato, valutazione del contenzioso definito con mediazione demandata e collaborazione). – 

Dlgs 4 marzo 2010, n. 28 aggiornato

    omissis

4.Il capo dell'ufficio giudiziario può promuovere, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, progetti di collaborazione con università, ordini degli avvocati, organismi di mediazione, enti di formazione e altri enti e associazioni professionali e di categoria, nel rispetto della reciproca autonomia, per favorire il ricorso alla mediazione demandata e la formazione in materia di mediazione.

 


 

🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.