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21.5 Mediatore - formazione iniziale

21.5 Mediatore - formazione iniziale

LA NORMATIVA - FORMAZIONE INIZIALE

Art. 23 Formazione iniziale dei mediatori

1. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in giurisprudenza, ai fini dell'inserimento in uno degli elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e 7, il richiedente attesta lo svolgimento e il superamento della prova finale di un corso di formazione riservato a un numero massimo di quaranta partecipanti di durata non inferiore a ottanta ore, oltre allo svolgimento di un tirocinio mediante partecipazione, con affiancamento al mediatore, in non meno di dieci mediazioni con adesione della parte invitata.

2. Il corso di cui al comma 1, è composto da moduli teorici e pratici, prevede una prova finale di valutazione di durata non inferiore a quattro ore, da svolgersi in presenza, comprensiva di verifiche su entrambi i moduli, e una prova pratica comprendente la simulazione di una proposta del mediatore.

3. I moduli teorici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza o mediante collegamento audiovisivo in modalità sincrona per i tre quarti del predetto monte orario, e hanno ad oggetto:

a) l'introduzione storica, filosofica, antropologica e sociologica del conflitto e dei diversi modelli teorici e metodologici di gestione del conflitto;

b) la teoria della comunicazione e dei profili cognitivi e decisionali;

c) l'evoluzione della cultura nazionale e internazionale della soluzione stragiudiziale dei conflitti;

d) la normativa nazionale, europea e internazionale in materia di mediazione e di mediazione demandata dal giudice;

e) la validità e l'efficacia delle clausole contrattuali di mediazione;

f) la forma, il contenuto e gli effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione e la sua trascrivibilità;

g) i compiti e le responsabilità del mediatore anche per la redazione dei verbali e per la formulazione della proposta conciliativa.

4. I moduli pratici del corso di cui al comma 1, hanno durata non inferiore a quaranta ore, si svolgono in presenza, mediante laboratori e sessioni simulate, e hanno ad oggetto:

a) le fasi della procedura di mediazione anche telematica;

b) il rapporto tra mediatore e organismo di mediazione;

c) le metodologie delle procedure di gestione consensuale delle liti e di interazione comunicativa;

d) le attività finalizzate alla acquisizione di informazioni e di eventuali valutazioni tecniche nel procedimento di mediazione e i rapporti con il consulente legale;

e) le tecniche di redazione dei verbali e di formulazione della proposta conciliativa;

5. Oltre a quanto stabilito dal comma 4, i moduli pratici possono prevedere la partecipazione a incontri di mediazione. A tal fine l'ente di formazione stipula apposito accordo con uno o piu' organismi di mediazione nel rispetto dell'articolo 9 del decreto legislativo.

6. Per ciascun mediatore che ha conseguito la laurea magistrale o a ciclo unico in materia diversa da quella indicata dal comma 1, e per ciascun mediatore iscritto a un ordine o collegio professionale che ha conseguito la laurea triennale, ai fini dell'inserimento in uno o piu' elenchi di cui all'articolo 3, commi 3, lettere a), b) e c), 6 e il richiedente documenta, oltre allo svolgimento del percorso di formazione indicato dai commi da 1 a 5, lo svolgimento del corso di approfondimento giuridico previsto dal comma 7.

7. Il corso di approfondimento giuridico, di durata non inferiore a quattordici ore, è tenuto da formatori teorici che hanno conseguito la laurea indicata dal comma 1, prevede una prova finale, scritta e orale, di durata non inferiore a due ore, e ha ad oggetto le nozioni e gli istituti di base di diritto sostanziale e processuale civile necessari per la comprensione della normativa in materia di mediazione e per il corretto svolgimento dell'attività di mediatore.

8. Gli avvocati iscritti all'albo sono esonerati dal modulo di formazione teorica previsto dal comma 3, lettera d) per la parte relativa alla normativa nazionale e alla mediazione demandata.



🚣‍♀️ AVVIO MEDIAZIONE
      (elabora modulo avvio online)
🚣‍♀️ADESIONE MEDIAZIONE
      (elabora modulo adesione online)
🚣‍♀️MODULISTICA
    
elabora procura c.d. negoziale

 

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 TABELLE SPESE DI AVVIO E SPESE MEDIAZIONE - D.M. 150/2023

Primo incontro - mediazione obbligatoria e mediazione demandata. Importi non derogabili.

Valore lite fino a € 1.000 da pagare € 80 oltre Iva - (€ 97,60 con Iva)

Valore lite da € 1.000,01 a € 50.000 da pagare € 156 oltre Iva - (€ 190,32 con Iva)

Valore lite oltre € 50.000,01 da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Valore lite indeterminato da pagare € 224 oltre Iva - (€ 273,28 con Iva)

Nessun altro importo è dovuto all’Organismo in caso di chiusura del procedimento per mancato accordo al primo incontro.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATO:

Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale all'organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.



CREDITI D’IMPOSTA - REGIME TRIBUTARIO

Crediti d'imposta previsti in favore delle parti

- un credito d’imposta, nel limite di 600 euro a procedura (anziché i 500 euro attuali), per ciascuna delle parti al raggiungimento di un accordo di conciliazione;

- un credito d’imposta ulteriore, nel limite di 600 euro a procedura, a copertura delle spese dovute per l’assistenza legale obbligatoria nei casi in cui la mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda giudiziale;

- ulteriore credito d’imposta fino a 518 euro (corrispondente all’ammontare del contributo unificato per le cause civili di valore indeterminabile) a favore della parte che ha versato il contributo unificato per il giudizio estinto a seguito della conclusione di un accordo di conciliazione;

I crediti sono ridotti alla metà in caso di insuccesso della procedura di mediazione.

Regime tributario degli atti

Esenzione dall'imposta di bollo e da ogni tassa o diritto di qualsiasi specie fino a 100.000 euro. L'imposta di registro è dovuta per la parte eccedente i 100 mila euro.